Iscrizione anagrafica richiedente asilo – Comune di Catania

Una grande vittoria del Centro Astalli…. Complimenti ai nostri avvocati Riccardo Campochiaro e Giulia Paravizzini per il successo ottenuto…….
 
“Il Tribunale di Catania ha aderito all’interpretazione sposata dalla giurisprudenza di merito maggioritaria accogliendo il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da una richiedente asilo avverso il rigetto della richiesta di iscrizione anagrafica, ordinando al Comune di Catania di procedere all’immediata iscrizione della ricorrente nei registri della popolazione residente.
 
Nello specifico, il Giudice si è preliminarmente pronunciato in ordine all’eccezione sollevata dal Comune relativa al difetto di legittimazione passiva in favore del Ministero dell’Interno, sostenendo che “il Sindaco quando agisce quale Ufficiale del Governo agisce quale titolare della funzione pubblica della tenuta dell’anagrafe, unico soggetto individuato dalla legge stessa a svolgere quel dato compito; spettano invece al Ministero poteri di vigilanza, indirizzo e, nei casi di inerzia, poteri sostitutivi ex art. 54 comma 11 del DPR. n. 267 del 2000. Pertanto, sussiste la legittimazione del Sindaco a resistere in quanto unico titolare della funzione pubblica individuata dalla normativa suindicata.”
 
Nel merito, ha affermato che la normativa introdotta dal Decreto Sicurezza non sancisce un divieto di iscrizione anagrafica del richiedente asilo – che resta regolata dalle norme del DPR 223/89 – ma ha esclusivamente eliminato il regime speciale di iscrizione anagrafica introdotto dalla legge 46/17 in base al quale l’iscrizione avveniva mediante la sola dichiarazione del responsabile del centro di accoglienza, in deroga al regime ordinario, ossia quello della verifica della dimora abituale.
 
Pertanto, l’art. 13 D.L. 113/18 “definisce gli effetti del permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo, che costituisce documento di identità ma non ” dà titolo” di per sé alla iscrizione anagrafica restando per lui vigente l’ordinario procedimento amministrativo del DPR 223/89.”
 
Il Giudice ha quindi ritenuto pienamente sussistenti sia il fumus boni iuris del diritto allegato dalla ricorrente sia il periculum in mora “poiché la mancata iscrizione ai registri anagrafici impedisce l’esercizio di diritti di rilievo costituzionale ad essa connessi, quali solo ad esempio quello all’istruzione ed al lavoro”.”

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